Come ottenere la paternità di un’opera in maniera legale ed economica

Di modi per tutelare le proprie creazioni e quindi godere della tutela sul diritto d’autore, secondo la legge italiana, ce ne sono diversi e basta ottenere la data certa di creazione della stessa. Come per esempio, per un articolo pubblicato su un quotidiano registrato, ha il suo riconoscimento perchè la data di uscita del quotidiano lo certifica. In SIAE possiamo non essere iscritti ma depositare le opere, anche presso un notaio si può certificare la data di creazione, ma anche spedendosi una raccomandata con le poste solo che vale per documenti cartacei dove il timbro deve essere apposto direttamente sul documento. Per file digitali come musica, video, foto e documenti c’è da qualche anno un sistema informatico, pratico e veloce, che gode del riconoscimento e dell’applicabilità del diritto d’autore ed è la marca temporale e la firma digitale. In pratica collegata al nostro file ci sarà un file generato in un secondo momento che certificherà la data certa dello stesso. Questo è possibile perchè l’ente accreditato DigitPA che rilascia la marca temporale è autorizzato a fare ciò e quindi ne deriva l’efficacia in termini di legge. Le marche temporali le possiamo acquistare da internet oppure possiamo affidarci a servizi on line specializzati che fanno tutto ad un costo minimo. Per esempio sul web possiamo optare per “movimento costozero”, “primo autore” e “radioballarò” che sono servizi che costano qualche euro. Per le specifiche sulla marca temporale relative alla durata, controllate sul sito del fornitore. Volevo fare una precisazione: la SIAE è un ente intermediario tra l’artista e il fruitore, quindi ripartisce i compensi di un’opera all’autore e al compositore derivanti dall’utilizzo da parte di terzi, nel caso delle marche temporali, voi avete l’applicabilità della legge sul diritto d’autore ma sarete voi direttamente in caso di plagio, utilizzo non consentito ecc.. a farvi valere nei confronti di terzi. Quindi chi volesse utilizzare una vostra musica in questo caso dovrebbe contattarvi e patteggiare direttamente con voi sull’eventuale compenso.

Link utili:

Legge sul diritto d’autore

legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche

Marcatura temporale per documenti informatici

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e successive modifiche

 

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to be continued..